IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di agevolare gli enti locali della Valle d'Aosta nell'attuazione delle operazioni di rilevazione straordinaria del loro patrimonio immobiliare, interviene finanziariamente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, con la concessione di contributi straordinari da erogarsi in base alle schede di rilevazione compilate dai comuni stessi, contenenti i dati indicati nello schema di cui all'allegato A alla presente legge. 2. La Regione interviene, altresi', al fine di consentire l'abbattimento di costi, nella programmazione dell'intervento, favorendo la definizione a priori di una metodologia unificata atta a stabilire gli indirizzi tecnici ed organizzativi nell'elaborazione dei piani di rilevazione patrimoniale e fornendo i programmi informatici necessari alla compilazione delle schede di rilevazione. 3. La realizzazione delle finalita' e' affidata alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed al servizio elaborazione dati della Presidenza della giunta, in collaborazione tra loro, ed eventualmente supportati da consulenze esterne affidate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale.