IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La Regione Valle d'Aosta, al fine di agevolare gli enti locali
della Valle d'Aosta nell'attuazione delle operazioni  di  rilevazione
straordinaria    del    loro   patrimonio   immobiliare,   interviene
finanziariamente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, con la  concessione
di  contributi  straordinari  da  erogarsi  in  base  alle  schede di
rilevazione compilate dai comuni stessi, contenenti i  dati  indicati
nello schema di cui all'allegato A alla presente legge.
   2.   La  Regione  interviene,  altresi',  al  fine  di  consentire
l'abbattimento  di  costi,  nella   programmazione   dell'intervento,
favorendo la definizione a priori di una metodologia unificata atta a
stabilire  gli  indirizzi  tecnici ed organizzativi nell'elaborazione
dei  piani  di  rilevazione  patrimoniale  e  fornendo  i   programmi
informatici necessari alla compilazione delle schede di rilevazione.
   3.  La  realizzazione  delle  finalita' e' affidata alla Direzione
generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e  delle  finanze
ed  al  servizio  elaborazione dati della Presidenza della giunta, in
collaborazione tra loro, ed eventualmente  supportati  da  consulenze
esterne   affidate  con  provvedimento  amministrativo  della  Giunta
regionale.